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congedi parentali
La legge n. 53 dell’8 marzo 2000 è entrata in vigore il 28 marzo.
E’ di immediata applicazione in tutti i settori del lavoro privato e del lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni.
Consente di utilizzare i congedi parentali e di cura anche per le figlie e i figli nati prima della sua entrata in vigore, entro i limiti di età di volta in volta precisati.
Unica eccezione le madri lavoratrici autonome, per le quali la nuova disciplina si applica alle nascite successive al 1° gennaio 2000.
Per rendere più semplice la ricerca dei contenuti di questa legge, articolata e complessa, si sono fatte alcune scelte:
- si è considerato CONGEDO PARENTALE solo quella parte di disciplina che sostituisce completamente l’astensione facoltativa dal lavoro fino a 6 mesi
- si sono chiamati CONGEDO DI MATERNITA’ e CONGEDO DI PATERNITA’ quelli della madre e del padre in sostituzione del termine di astensione obbligatoria dal lavoro
- si sono inseriti tra i CONGEDI DI CURA i riposi giornalieri e le assenze per malattia della figlia o del figlio, che potrebbero però essere considerati a loro volta congedi parentali
- si sono inseriti tra i CONGEDI, quelli PER DISABILI, benché formalmente si tratti prevalentemente di permessi
- parto gemellare e adozione - affidamento sono stati inseriti in una separata sezione (SPECIFICITA'), dato che riguardano numerose tipologie di CONGEDI .
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... però, per saperne di più, ti puoi rivolgere a:
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