Pubblicato in Inca Cgil Vicenza il 24 gennaio 2023
L'art. 3 c.6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, riconosce il diritto all'assegno sociale ai cittadini italiani che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età (67 anni dal 1° febbraio 2019), riesiedano effettivamente e abitualmente in Italia e possiedano redditi di importo inferiore ai limiti previsti dalla stessa legge.
Ai fini della percezione dell'assegno sociale possono richiedere la prestazione oltre ai cittadini italiani, anche i cittadini di seguito elencati:
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